Referendum sulla giustizia: cosa cambia davvero per magistrati e organizzazione interna

Questo articolo fa parte della serie di approfondimenti di Polis SA Magazine dedicata al referendum sulla giustizia.
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Referendum sulla giustizia


Referendum sulla giustizia – 3

Cosa cambia davvero per magistrati e organizzazione interna

Dopo aver analizzato il testo del quesito e gli articoli della Costituzione coinvolti, il terzo passaggio della serie riguarda l’aspetto più concreto della riforma: come cambierebbe l’organizzazione della magistratura nel suo funzionamento quotidiano.

Non si tratta di modifiche marginali. L’intervento incide su concorso, carriere, organi di autogoverno e sistema disciplinare, ridefinendo in modo strutturale l’assetto dell’ordine giudiziario.

Il concorso e la scelta definitiva della funzione

Oggi l’accesso alla magistratura avviene attraverso un concorso unico.
Chi lo supera entra in un unico ordine giudiziario e, al termine del tirocinio, viene assegnato a funzioni giudicanti (giudice) o requirenti (pubblico ministero).

Il sistema attuale consente — pur con limiti sempre più restrittivi introdotti negli anni — il passaggio da una funzione all’altra durante la carriera. Si tratta di possibilità numericamente contenute, ma esistenti, pensate per mantenere una comune cultura della giurisdizione.

Con la riforma la distinzione diventerebbe definitiva:

  • giudici e pubblici ministeri seguirebbero percorsi separati;
  • la scelta della funzione assumerebbe carattere irreversibile;
  • verrebbe meno qualsiasi possibilità di passaggio.

La separazione strutturale renderebbe le due carriere autonome fin dall’ingresso, eliminando l’idea di un unico corpo professionale con funzioni differenziate. È un cambio di paradigma che non riguarda solo l’organizzazione, ma la concezione stessa dell’ordine giudiziario.


Due Consigli Superiori invece di uno

L’articolo 104 della Costituzione della Repubblica Italiana prevede oggi un unico Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), organo di autogoverno della magistratura.

Il CSM decide su:

  • nomine agli incarichi direttivi;
  • trasferimenti;
  • promozioni;
  • procedimenti disciplinari.

Con la riforma nascerebbero due Consigli distinti:

  • uno per i magistrati giudicanti;
  • uno per i magistrati requirenti.

Ognuno eserciterebbe in modo autonomo le proprie competenze.

Sul piano organizzativo ciò comporterebbe:

  • duplicazione delle strutture;
  • separazione delle procedure decisionali;
  • gestione distinta delle progressioni di carriera.

Il sistema diventerebbe più articolato e complesso, con un aumento degli snodi decisionali e una frammentazione dell’autogoverno oggi unitario.


Il sorteggio dei componenti

Uno degli elementi più innovativi riguarda il meccanismo di selezione dei membri togati dei nuovi Consigli Superiori.

È prevista una fase di sorteggio preliminare tra magistrati in possesso dei requisiti, dalla quale verrebbero individuati i candidati eleggibili.

L’intento dichiarato è ridurre il peso delle correnti associative nella formazione degli organi di autogoverno. Tuttavia, l’introduzione di un elemento casuale nella selezione di chi decide su carriere e disciplina rappresenta una discontinuità rispetto al sistema elettivo tradizionale.

Il punto di equilibrio tra rappresentatività, competenza ed estrazione a sorte diventa quindi uno dei nodi più delicati della riforma.


La nuova Alta Corte disciplinare

Attualmente la funzione disciplinare è esercitata dal CSM.
La riforma prevede l’istituzione di una Alta Corte disciplinare, organo autonomo rispetto ai due Consigli.

In concreto:

  • le sanzioni non sarebbero più decise dall’organo di autogoverno;
  • si introdurrebbe un livello separato dedicato esclusivamente alla responsabilità disciplinare.

La scelta separa ulteriormente funzioni e competenze, con l’obiettivo di rafforzare l’imparzialità del giudizio disciplinare. Al tempo stesso, modifica un equilibrio consolidato tra autogoverno e controllo interno.


Cosa resta invariato per i cittadini

È importante sottolineare che la riforma non incide direttamente sulle regole del processo.

Non cambiano:

  • il diritto alla difesa;
  • la presunzione di innocenza;
  • la struttura dei gradi di giudizio;
  • le norme del codice penale o di procedura.

Il cambiamento riguarda l’architettura interna dell’ordine giudiziario, non il funzionamento immediato del processo.


Una trasformazione strutturale

Nel suo insieme, la riforma comporterebbe:

  • separazione definitiva delle carriere;
  • doppio Consiglio Superiore;
  • nuova Alta Corte disciplinare;
  • modifica delle modalità di selezione dei componenti degli organi di autogoverno.
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Si tratta di una riorganizzazione ampia e permanente dell’assetto costituzionale della magistratura. Non interviene su singoli meccanismi tecnici, ma ridisegna l’impianto complessivo.

È su questa portata strutturale che si concentra il confronto pubblico: non tanto sul funzionamento quotidiano dei tribunali, che resterebbe invariato, quanto sull’equilibrio interno dell’ordine giudiziario e sul suo rapporto con gli altri poteri dello Stato.

Ed è proprio questo equilibrio il tema che affronteremo nel prossimo approfondimento.

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