Referendum sulla Giustizia: il quesito e le modifiche costituzionali
Una guida neutra, super partes e accessibile per capire cosa cambierebbe davvero e cosa resterebbe invariato nella macchina giudiziaria italiana.
Seconda puntata: il quesito e le modifiche costituzionali
Referendum sulla giustizia – 2
Il quesito e le modifiche costituzionali
Contesto generale
La riforma si inserisce in un dibattito che dura da anni: come garantire l’indipendenza dei magistrati, assicurare imparzialità e trasparenza, e mantenere l’efficienza della macchina giudiziaria.
Non interviene sui diritti fondamentali dei cittadini, ma riguarda l’organizzazione interna dei magistrati, la gestione delle carriere, il funzionamento degli organi di autogoverno e i procedimenti disciplinari. In altre parole, non cambiano le regole del processo, né il diritto alla difesa o la presunzione di innocenza, ma cambia chi prende decisioni all’interno della magistratura e come vengono prese.
Come si presenta il quesito
Il testo che gli elettori troveranno sulla scheda non è breve né di immediata lettura. Si tratta di una formulazione tecnica, tipica delle leggi costituzionali, che richiama una serie di articoli della Costituzione e utilizza un linguaggio giuridico preciso.
Non viene chiesto se si è “favorevoli o contrari alla separazione delle carriere” in modo diretto e semplificato. Il quesito fa invece riferimento a una legge costituzionale già approvata dal Parlamento, indicandone il titolo completo e l’elenco degli articoli della Costituzione modificati: 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110.
La struttura della domanda è unitaria: si vota sull’intero testo della riforma. Non è possibile distinguere tra le diverse modifiche né esprimersi su singoli articoli. Questo elemento è centrale, perché obbliga l’elettore a valutare l’impianto complessivo e non solo uno degli aspetti più discussi.
La complessità del quesito deriva quindi da tre fattori:
- richiama più articoli costituzionali contemporaneamente;
- utilizza terminologia tecnica (“ordinamento della magistratura”, “separazione delle carriere”, “magistratura giudicante e requirente”);
- sintetizza in poche righe un intervento strutturale sull’organizzazione della magistratura.
Per questo motivo è utile leggere con attenzione il testo integrale e, soprattutto, comprenderne i contenuti sostanziali prima di esprimere una scelta.

Analisi articolo per articolo
Articolo 104 – Separazione delle carriere e selezione dei componenti
Attualmente, giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso ordine e possono cambiare funzione durante la carriera. La riforma introduce due novità principali:
- Separazione strutturale delle carriere: il magistrato sceglie fin dall’ingresso se intraprendere la carriera giudicante o quella requirente e vi rimane per tutta la carriera.
- Selezione a estrazione dei componenti togati dei Consigli: i magistrati che vogliono far parte del Consiglio vengono selezionati tramite un sorteggio preliminare tra coloro che soddisfano requisiti stabiliti dalla legge, seguito da votazione interna tra i nominativi estratti. Questo meccanismo non sostituisce la votazione, ma ne riduce l’influenza delle correnti interne alla magistratura.
Implicazioni per i cittadini:
- Non cambia l’accesso alla giustizia né i diritti fondamentali.
- Modifica l’equilibrio istituzionale interno e la composizione dei Consigli.
- L’obiettivo dichiarato è aumentare trasparenza e imparzialità nella selezione dei componenti, ma gli effetti concreti saranno visibili solo sul lungo periodo.
Una separazione esiste già?
È corretto osservare che, nella pratica, una distinzione tra giudici e pubblici ministeri esiste già. Le funzioni sono diverse e le norme vigenti hanno progressivamente limitato la possibilità di passare da una funzione all’altra.
Tuttavia, sotto il profilo costituzionale, giudici e pubblici ministeri appartengono ancora allo stesso ordine della magistratura, come previsto dall’articolo 104 della Costituzione. Il passaggio di funzione, pur raro e regolato, è ancora formalmente possibile.
La riforma interviene proprio su questo punto: trasforma una distinzione funzionale già esistente in una separazione strutturale e definitiva delle carriere, eliminando ogni possibilità di mobilità tra i due percorsi.
Articolo 105 – Carriere e assegnazioni
Oggi, il CSM unico gestisce promozioni, trasferimenti e assegnazioni dei magistrati. La riforma assegna queste competenze ai due nuovi Consigli distinti.
Effetti concreti:
- Ogni Consiglio decide per la propria categoria.
- La gestione delle carriere diventa più strutturata e separata.
- Alcuni esperti temono che questa rigidità possa limitare la mobilità interna e le opportunità di rotazione tra funzioni.
Articolo 107 – Disciplinare
Il sistema disciplinare oggi è interno al CSM. La riforma istituisce un’Alta Corte disciplinare separata.
Per i cittadini:
- L’inamovibilità dei magistrati e le garanzie costituzionali restano intatte.
- Cambia l’organo che gestisce eventuali procedimenti disciplinari, con un focus sulla distinzione tra funzione di autogoverno e controllo disciplinare.
Articolo 106 – Accesso alla magistratura
L’accesso rimane tramite concorso pubblico. La novità consiste nella distinzione delle carriere fin dall’ingresso: giudicante o requirente.
Conseguenze:
- Non cambia il concorso né le garanzie costituzionali di ingresso.
- La carriera diventa più definita e rigida.
- Implicazioni pratiche soprattutto sul piano organizzativo e sulla mobilità dei magistrati.
Articolo 102 – Funzione giurisdizionale
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari. La riforma mantiene questo principio, coordinandolo con la separazione delle carriere.
Per i cittadini:
- Nessuna modifica nell’accesso alla giustizia o nelle decisioni dei tribunali.
- Garantita l’indipendenza della magistratura.
Articolo 87 – Presidente della Repubblica
Oggi il Presidente presiede il CSM unico. Con la riforma continuerà a presiedere i due nuovi Consigli, senza aumento dei poteri.
Effetto pratico:
- Nessuna variazione sul funzionamento dei tribunali o sul ruolo dei cittadini.
- Adeguamento istituzionale necessario per coordinare le nuove strutture.
Articolo 110 – Rapporti con il Ministro della Giustizia
Regola l’organizzazione dei servizi giudiziari e i rapporti con il Ministero. La riforma aggiorna il testo per adattarsi ai due Consigli.
Impatto sui cittadini:
- Non modifica l’accesso ai tribunali.
- Resta invariata l’autonomia della magistratura.
Sintesi: cosa cambia e cosa resta invariato
Cambiamenti principali:
- Separazione strutturale delle carriere.
- Due Consigli Superiori distinti.
- Sorteggio preliminare per i componenti togati dei Consigli.
- Alta Corte disciplinare autonoma.
Non cambia:
- Diritto alla difesa e presunzione di innocenza.
- Accesso ai tribunali e modalità dei processi.
- Principi fondamentali della Costituzione.
Controversie e dibattito
- Il sorteggio dei componenti togati introduce casualità e trasparenza, riducendo il peso delle correnti interne, ma alcuni esperti sollevano dubbi sull’efficacia reale del meccanismo.
- La separazione delle carriere è vista da alcuni come un rafforzamento dell’indipendenza, da altri come una rigidità non necessaria in un sistema già garantito.
Tutte queste modifiche incidono sull’organizzazione interna della magistratura, non sulla vita quotidiana dei cittadini.
In sintesi

Nei prossimi articoli entreremo ancora più nel merito: analizzeremo come funziona oggi il sistema, quali differenze emergerebbero concretamente tra prima e dopo la riforma e quali sono i nodi critici sollevati nel dibattito pubblico.
Perché, prima di scegliere, occorre comprendere.
Già pubblicati:
Referendum sulla giustizia: comprendere prima di scegliere
Redazione
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