2 Luglio 2013

Statuto

STATUTO “ISTITUTO GALANTE OLIVA”

Articolo 1 – E’ costituita in Nocera Inferiore l’Associazione “Istituto Galante Oliva”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

 Articolo 2 – L’Istituto ha lo scopo primario di promuovere l’attività di studio e di ricerca sui problemi e sulla storia della storia della società contemporanea, anche nei suoi aspetti regionali e locali.

Nella realizzazione delle proprie attività, l’istituto si pone quale spazio di incontro libero ed aperto tra le diverse componenti della società, forte di una posizione di autonomia dalla politica dei partiti e della collocazione in un’area culturale capace di raccogliere forme nuove.

Scopo dell’Istituto è altresì di raccogliere, ordinare, conservare e valorizzare il patrimonio documentario ed archivistico cui sono affidate la memoria e la storia sociale del territorio e del movimento operaio e del mondo del lavoro, nelle varie articolazioni associative, sindacali e politiche.

Caratteristiche dell’attività dell’Istituto sono l’approccio interdisciplinare, il confronto teorico e la discussione tra diversi orientamenti culturali e politici.

 Articolo  3 –  E’ strumentale allo scopo definito nell’articolo che precede lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

 1)      formazione, da attuarsi tramite la promozione e l’organizzazione di corsi pe studenti, operatori pubblici, operatori politici e sindacali e lavoratori in genere, offrendo ai giovani che accedono agli studi il contributo di strumenti ed esperienze ed assegnando loro, ove ne sussista possibilità, borse dis tudio, di seminari di studio, convegni ed altri eventi scientifici e culturali per verificare lo stato delle ricerche nei diversi settori di indagine, per sollecitarne lo sviluppo e promuoverne di nuove e per rendere possibile la discussione tra i ricercatori, italiani e stranieri, e i lavorator;

2)      tutela, promozione e valorizzazione dell’archivio di proprietà sociale e del movimento operaio nelle sue diverse articolazioni. Nonché la creazione di una biblioteca storica, economica e sociale, collezione di riviste e pubblicazioni concernenti gli studi economici, storici e finanziari, amministrativi e sociali, di interesse regionale e nazionale;

3)      promozione della cultura, tramite l’attività editoriale e la pubblicazione di periodici, allo scopo di portare a conoscenza degli associati e di chiunque vi abbia interesse i risultati delle proprio ricerche e di ampliare la discussione sugli argomenti trattati;

4)      ricerca scientifica di particolare interesse sociale, svolta direttamente dall’Istituto o da questo affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgano direttamente, nelle materie istituzionali dell’ente.

 L’Istituto è soggetto al divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’articolo 10 D. Lgs, 4 dicembre 1977 n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e svolge le attività di cui si è detto nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

 Articolo 4 – Per il più efficace raggiungimento delle finalità di cui all’articolo precedente il Consiglio Direttivo può istituire, stabilendone le modalità organizzative e di funzionamento, aree di ricerca relative ai vari campi di indagine attivati, nonché aree operative e strutturali (relative specificatamente alla biblioteca, all’archivio, alle iniziative editoriali).

Può altresì prevedere la formazione di commissioni e di gruppi di lavoro, nonché la creazione di sezioni.

 Articolo 5 – I proventi ed il patrimonio dell’Istituto sono costituiti:

a)      delle quote e contributi dei membri;

b)      da contributi e donazioni di qualsivoglia natura provenienti da singoli o da enti pubblici o privati;

c)      da compensi per contratti di ricerca da essa conclusi;

d)      dalla vendita di pubblicazioni e dai diritti di autore ad essa spettanti;

e)      da eventuali contribuzioni o compensi richiesti per la consultazione degli archivi e della biblioteca o per l’organizzazione di seminari, convegni o altre attività.

 Articolo 6 – L’Istituto no ha scopo di lucro.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di essa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Esso ha inoltre l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini de pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; ha infine l’obbligo di redigere il bilancio annuale a norma dell’articolo 16 del presente statuto.

 Articolo 7 – Sono associati dell’Istituto,oltre ai fondatori, tutti coloro che, riconoscendosi nelle sue finalità, facciano domanda di ammissione.

La domanda deve essere approvata dal il Consiglio Direttivo.

Sono ricercatori gli associati che ne abbiano fatto richiesta scritta e che svolgano, od abbiano svolto, attività di studio e di ricerca nell’ambito delle iniziative dell’Istituto.

La richiesta è indirizzata al Direttore, a cura del quale è tenuto l’elenco dei ricercatori.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare con continuità alla vita associativa e, salvo quelli in età minore, hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

 Articolo 8 –  Sono organi dell’Istituto:

 a)      il Presidente ed il Vice Presidente;

b)      il Consiglio Direttivo;

c)      il Comitato Scientifico;

d)      il Direttore;

e)      l’Assemblea degli associati;

f)        Il Collegio dei revisori dei conti.

 Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese o diversa decisione che, in situazioni particolari, sia adottata dall’Assemblea degli Associati.

 Articolo 9 – Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati, nel proprio ambito, dal Consiglio Direttivo. Il Presidente costituisce il punto di riferimento unitario dell’attività dell’Istituto e ne garantisce la continuità scientifica e culturale, nonché la rispondenza alle finalità dello statuto. Il Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente, cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e rappresenta l’Istituto nei confronti dei terzi.

 Articolo 10 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, secondo le determinazioni dell’assemblea.

E’ eletto, fra gli associati, dall’Assemblea e dura in carica tre anni. Se nel corso del triennio vengono meno, per morte o per rinuncia, uno o più dei suoi componenti, il Consiglio provvede per cooptazione alla sostituzione dei mancanti. I consiglieri così eletti durano in carica fino alla prossima assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni quatrro mesi su convocazione scritta del Presidente, con l’indicazione dell’ordine del giorno, da inviarsi agli amministratori almeno sette giorni prima della data di riunione.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a quarantotto ore e la comunicazione può avvenire a mezzo telegramma o altro mezzo di rapida convocazione.

Deve essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Istituto, ad eccezione di quelli devoluti all’assemblea dalla legge ovvero dallo statuto.

In particolare il Consiglio Direttivo:

a)      approva, su proposta del Comitato Scientifico, i programmi dell’Istituto;

b)      delibera l’eventuale istituzione di borse di studio, stabilendone le modalità;

c)      nomina i componenti del Comitato Scientifico;

d)      elegge il Presidente, il Vicepresidente ed il Direttore dell’Istituto;

e)      fissa le quote di associazione dell’Istituto;

f)        predispone i bilanci preventivo e consuntivo.

 Articolo 11 – Il Comitato scientifico è nominato, ogni triennio, dal Consiglio Direttivo, previo parere favorevole della maggioranza dei ricercatori dell’Istituto.

Il Direttore richiede il parere, nelle forme che egli ritiene opportune, e ne riferisce al Consiglio Direttivo.

Del Comitato scientifico fanno parte di diritto il Presidente e il Direttore dell’Istituto.

Il Comitato scientifico elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Il Comitato:

–         è costituito da un numero massimo di quindici persone, secondo la determinazione del Consiglio di     Amministrazione;

–         si riunisce periodicamente per elaborare i programmi generale di lavoro e per valutarne i risultati;

–         coordina ed elabora i programmi dell’Istituto e li sottopone al Consiglio Direttivo per la loro approvazione.

Qualora il Consiglio Direttivo ne deliberi l’istituzione, il Comitato scientifico esercita funzioni di commissione per l’assegnazione di borse di studio per giovani ricercatori su programmi finalizzati.

 Articolo 12 – Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo e ne fa parte di diritto. Egli esercita la direzione ed il coordinamento scientifico e culturale generale dell’Istituto; dirige il personale, garantisce con il Presidente il collegamento tra il Consiglio Direttivo e il Comitato scientifico.

 Articolo 13 – L’assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote.

Si riunisce una volata all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o ogni qual volta in cui il Consiglio Direttivo ritenga di convocarla, ovvero almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta; approva il bilancio consuntivo dell’istituto, elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei revisori.

Viene convocata dal Consiglio Direttivo con preavviso di dieci giorni sulla data prestabilita per la sua riunione. L’assemblea delibera, qualunque sia il numero degli intervenuti, a maggioranza di voti, salvo quanto diversamente stabilito nello statuto, per la modificazione dell’atto costitutivo e dello statuto e per lo scioglimento dell’Istituto.

 Articolo 14  – Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall’assemblea e scelti far gli iscritti agli albi professionali o fra i docenti universitari di discipline economiche o giuridiche. Essi provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta nelle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali. Esprimono il loro parere sui bilanci comunicandolo all’assemblea. Essi provvedono ad eleggere nel loro seno il Presidente.

 Articolo 15 – L’esercizio dell’istituto inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre.

Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo entro il terzo mese dalla fine dell’esercizio annuale, In concomitanza con il bilancio consuntivo deve essere redatto il bilancio preventivo del nuovo esercizio.

Entrambi i documenti vanno presentati per l’approvazione all’assemblea entro il mese successivo.

 Articolo 16 – Le modifiche al presente statuto sono approvate dall’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con la presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 Articolo 17 – La qualità di associato dell’Istituto si perde per recesso, morte o esclusione.

L’esclusione può essere deliberata, per gravi motivi, dall’assemblea. Nulla spetta per nessuna ragione o titolo alla persona receduta od esclusa, od ai suoi eredi.

 Articolo 18 – L’Istituto si estingue per le cause previste dalla legge. Lo scioglimento dell’Istituto può essere altresì deliberato dall’assemblea con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

In tal caso l’assemblea nomina uno o più liquidatori affinché provvedano alla realizzazione dell’attivo ed al pagamento delle passività

 Articolo 19 – Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge.

 

 

Nocera Inferiore, lì 30/11/2007